In breve
Entro lunedì 30 novembre 2026 scade il secondo acconto o l’acconto unico per il 2026: per l’imposta sostitutiva dei forfettari, l’IRPEF e i contributi INPS calcolati sul reddito. Secondo l’Agenzia delle Entrate i forfettari pagano in due rate di pari importo: a novembre quindi, di regola, la seconda metà (se non supera 206 €, l’intero acconto). Chi ha iniziato l’attività solo nel 2026 di regola non paga ancora alcun acconto sull’imposta sostitutiva.
Quadro normativo 2026, aggiornato all’11.10.2026. Informazione generale, non costituisce consulenza fiscale o contributiva sul singolo caso.
Entro quando?
La seconda rata o l’unica rata dell’acconto per il 2026 va pagata, secondo l’Agenzia delle Entrate, entro il 30 novembre 2026. Quel giorno è un lunedì; non c’è quindi alcuno slittamento per fine settimana o festivo. La proroga di 30 giorni con la maggiorazione dello 0,40% vale solo per il saldo e la prima rata in estate; anche i versamenti rateali mensili sono previsti dall’Agenzia delle Entrate solo per questi due pagamenti. Una regola speciale per la rata di novembre come quella del 2024 (slittamento a gennaio o rate mensili) non risulta prevista per il 2026 allo stato dell’11.10.2026.
Che cosa scade (tra l’altro)?
- Imposta sostitutiva nel regime forfettario: secondo acconto o acconto unico per il 2026.
- IRPEF: secondo acconto o acconto unico, ad esempio per i lavoratori autonomi in regime ordinario.
- Gestione separata INPS (professionisti senza cassa professionale propria): secondo acconto sui contributi 2026.
- INPS artigiani e commercianti: secondo acconto sui contributi dovuti sul reddito eccedente il minimale. Separatamente, il 16 novembre 2026 scade la terza rata dei contributi minimi.
Per chi ha aderito al concordato (concordato preventivo biennale) valgono regole proprie per l’acconto.
A quanto ammonta?
Normalmente l’acconto è pari al 100% dell’imposta dell’anno precedente (per l’IRPEF al netto di detrazioni, crediti d’imposta e ritenute), cioè dell’imposta indicata nella dichiarazione 2026 per l’anno 2025 (metodo storico). Si paga in due rate: in generale il 40% in estate e il 60% a novembre. I forfettari e le attività per cui sono approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), se i ricavi non superano il limite ISA, pagano secondo l’Agenzia delle Entrate due rate di pari importo: a novembre quindi la seconda metà.
Non è dovuto alcun acconto se l’imposta dell’anno precedente non supera 51,65 €. L’intero acconto si paga in un’unica soluzione a novembre se è inferiore a 257,52 €; per i forfettari e le attività ISA, se non supera 206 €.
Anche per l’INPS valgono due acconti di pari importo alle stesse scadenze. Artigiani e commercianti li calcolano sul reddito 2025 eccedente il minimale, con le aliquote 2026 ed eventuali riduzioni. Nella Gestione separata i due acconti vengono calcolati insieme sull’80% del reddito 2025, con le aliquote 2026 (26,07% per i professionisti senza altra copertura previdenziale obbligatoria e senza pensione, 24% per i pensionati e per chi ha un’altra copertura previdenziale obbligatoria).
Attività appena iniziata?
Poiché l’acconto si basa sull’imposta dell’anno precedente, per un’attività iniziata solo nel 2026 di regola non sorge ancora nel 2026 alcun acconto sull’imposta sostitutiva: per il 2025 non era dovuta alcuna imposta sostitutiva. Nel 2027, però, saldo e acconto si sommano. Artigiani e commercianti, però, pagano i contributi minimi in rate fisse già dall’inizio.
Pagare meno – con rischio
Chi per il 2026 prevede un’imposta inferiore, ad esempio per ricavi nettamente più bassi, può, secondo l’Agenzia delle Entrate, calcolare l’acconto su questa imposta presunta (metodo previsionale). Se la stima risulta troppo bassa, l’acconto si considera in parte non pagato: la sanzione è in linea di principio del 25% dell’importo mancante, la metà in caso di ritardo fino a 90 giorni. Chi corregge l’errore da sé (ravvedimento operoso) paga una sanzione ridotta e gli interessi moratori al tasso legale.
Pagamento con F24
Il pagamento avviene con il modello F24, per i titolari di partita IVA in via telematica. Codici tributo per la rata di novembre: 1791 (imposta sostitutiva forfettari, seconda rata o rata unica) e 4034 (IRPEF, seconda rata o rata unica), in entrambi i casi con l’anno 2026. I contributi della Gestione separata vanno nella sezione INPS con la causale PXX (senza pensione e senza altra copertura previdenziale obbligatoria) o P10 (con pensione o altra copertura previdenziale obbligatoria). Artigiani e commercianti trovano i dati per il pagamento nel Cassetto previdenziale dell’INPS.
Come saldo e acconti si distribuiscono nel corso dell’anno lo mostra il piano dei versamenti nel Calcolo forfettario.
Fonti (aggiornate al 11 ottobre 2026)
- Agenzia delle Entrate – Come si paga l'Irpef (Professionisti), aggiornato al 12.03.2026
- Agenzia delle Entrate – Istruzioni Redditi PF 2026, fascicolo 1 (cap. 7 Modalità e termini di versamento; righi RN61–RN62)
- Agenzia delle Entrate – Istruzioni Redditi PF 2026, fascicolo 2 (Appendice «INPS – Modalità di calcolo degli acconti»)
- Agenzia delle Entrate – Istruzioni Redditi PF 2026, fascicolo 3 (quadro LM, rigo LM45; Acconti soggetti ISA)
- Agenzia delle Entrate – Risoluzione n. 93/E del 12.11.2019
- Agenzia delle Entrate – Circolare n. 10/E del 4.4.2016 (Regime forfetario)
- D.P.R. 435/2001, art. 17 (normattiva, vigente al 11.10.2026)
- D.L. 124/2019, art. 58 (normattiva, vigente al 11.10.2026)
- Legge 190/2014, art. 1, c. 64 e 79 (normattiva, vigente al 11.10.2026)
- D.Lgs. 241/1997, art. 20 (normattiva, vigente al 11.10.2026)
- D.L. 155/2024, art. 7-quater (regola speciale solo per il 2024; normattiva)
- D.Lgs. 13/2024, art. 20 (Concordato – Acconti; normattiva, vigente al 11.10.2026)
- D.Lgs. 471/1997, art. 13 (normattiva, vigente al 11.10.2026)
- D.Lgs. 472/1997, art. 13 (normattiva, vigente al 11.10.2026)
- INPS – Circolare n. 14 del 9.2.2026 (artigiani e commercianti), par. 9
- INPS – Circolare n. 8 del 3.2.2026 (Gestione separata), par. 2 e 4.2
- INPS – F24 per professionisti iscritti alla Gestione Separata (aggiornato all’08.07.2025)