Domande frequenti: Regime forfettario

Requisiti, imposta, contributi, fatture, adempimenti e limiti – tutto l’essenziale sul regime forfettario.

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Aggiornato al 26 settembre 2026 – Le risposte riflettono la normativa vigente a questa data e sono state verificate sulla base di fonti ufficiali. Dal 1° gennaio 2027 entrano in vigore in Italia nuovi testi unici; le risposte verranno quindi ricontrollate. Informazione generale – non costituisce consulenza fiscale, legale o finanziaria.

🧾 Regime forfettario

Che cos’è il regime forfettario, in breve?

Il regime forfettario è un regime fiscale semplificato per le persone fisiche che esercitano individualmente un’attività d’impresa (ad esempio artigianale o commerciale) oppure un’attività artistica o professionale in forma autonoma. Il reddito imponibile non si determina in base ai costi effettivi, ma in modo forfettario: ai ricavi o compensi si applica un coefficiente di redditività stabilito dalla legge, che dipende dall’attività (codice ATECO). Su questo reddito paghi un’imposta sostitutiva del 15% (a determinate condizioni del 5% per i primi cinque anni) al posto dell’IRPEF, delle addizionali regionale e comunale e dell’IRAP. Sulle fatture per operazioni nazionali non addebiti l’IVA e, per contro, non puoi detrarre l’IVA sui tuoi acquisti. Inoltre non devi tenere scritture contabili né registri IVA; la partita IVA però ti serve comunque, e fatture e documenti vanno conservati.

Fonti: Legge 190/2014, art. 1, c. 54–89 (normattiva) · Agenzia delle Entrate – Regime forfetario

Chi può applicare il regime forfettario? Requisiti e limite di ricavi

Possono applicarlo le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni che nell’anno precedente hanno soddisfatto contemporaneamente due condizioni. Primo: i ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, non devono aver superato 85.000 €; in caso di più attività con codici ATECO diversi conta la somma. Secondo: le spese per il personale (ad esempio lavoratori dipendenti, collaboratori, lavoro accessorio) non devono aver superato complessivamente 20.000 € lordi. Chi avvia una nuova attività può applicare subito il regime dichiarando, all’apertura della partita IVA, di presumere la sussistenza dei requisiti. Inoltre non deve ricorrere alcuna delle cause di esclusione previste dalla legge (vedi la domanda successiva).

Fonti: Legge 190/2014, art. 1, c. 54–56 (normattiva) · Agenzia delle Entrate – Regime forfetario

Quando si è esclusi dal regime forfettario?

La legge prevede diverse cause di esclusione. Sono esclusi, tra l’altro: chi si avvale di regimi speciali IVA o di altri regimi forfettari di determinazione del reddito; i non residenti (eccezione: i residenti in Stati UE/SEE con scambio di informazioni che producono in Italia almeno il 75% del proprio reddito); chi effettua in via esclusiva o prevalente cessioni di fabbricati, terreni edificabili o mezzi di trasporto nuovi. È escluso anche chi partecipa contemporaneamente a una società di persone, a un’associazione professionale o a un’impresa familiare, oppure chi controlla direttamente o indirettamente una società a responsabilità limitata (S.r.l.) o un’associazione in partecipazione la cui attività è direttamente o indirettamente riconducibile alla propria. È escluso inoltre chi lavora prevalentemente per il datore di lavoro attuale o per un datore di lavoro degli ultimi due anni (o per soggetti a esso riconducibili) – con eccezioni, tra l’altro, per chi inizia dopo il periodo di pratica obbligatoria per l’esercizio di una professione. Infine è escluso chi nell’anno precedente ha percepito redditi di lavoro dipendente (stipendi, anche pensioni e redditi assimilati) superiori a 30.000 €; per gli anni 2025 e 2026 questo limite è stato elevato a 35.000 € (dettagli nella domanda sui lavoratori dipendenti).

Fonti: Legge 190/2014, art. 1, c. 57 (normattiva) · Legge 207/2024, art. 1, c. 12, nel testo della L. 199/2025 (normattiva) · Agenzia delle Entrate – Regime forfetario

Da lavoratore dipendente posso avere anche un’attività in regime forfettario?

In linea di principio sì, ma con due importanti limitazioni. Primo: nell’anno precedente i tuoi redditi di lavoro dipendente (stipendi, anche pensioni e redditi assimilati) non devono aver superato 30.000 €; per gli anni 2025 e 2026 il limite è stato elevato a 35.000 €, per il 2027 allo stato attuale torna a valere il limite di 30.000 €. Il limite viene verificato di nuovo ogni anno – vale quindi anche per chi applica già il regime. Il limite non rileva se il rapporto di lavoro è cessato nell’anno precedente – secondo l’Agenzia delle Entrate, però, solo se in quello stesso anno non hai percepito anche una pensione o un reddito di lavoro dipendente derivante da un altro rapporto di lavoro. Secondo: non puoi esercitare la tua attività autonoma prevalentemente nei confronti del tuo datore di lavoro attuale, di un datore di lavoro degli ultimi due anni o di soggetti a esso riconducibili (con eccezioni, tra l’altro, dopo il periodo di pratica obbligatoria per l’esercizio di una professione). Poiché esistono altri casi particolari, nel caso specifico possono aiutarti un o una commercialista oppure un CAF.

Fonti: Legge 190/2014, art. 1, c. 57 lett. d-bis e d-ter, c. 71 (normattiva) · Legge 207/2024, art. 1, c. 12, nel testo della L. 199/2025 (normattiva) · D.Lgs. 117/2026 (Testo unico imposte sui redditi, dal 2027), art. 233 (normattiva) · Agenzia delle Entrate – Regime forfetario

Come apro una partita IVA in regime forfettario?

Chi avvia un’attività d’impresa, arte o professione deve comunicarlo all’Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dall’inizio dell’attività; in tale occasione viene attribuita la partita IVA. I professionisti e gli altri lavoratori autonomi che non devono iscriversi al Registro delle imprese utilizzano a tal fine il modello AA9/12; possono presentarlo tramite PEC, di persona presso un ufficio (su appuntamento), con raccomandata o tramite il software dell’Agenzia delle Entrate nella propria area riservata. Chi deve iscriversi al Registro delle imprese (ad esempio commercio o artigianato) presenta invece la Comunicazione Unica (ComUnica) alla Camera di commercio; essa vale contemporaneamente per l’iscrizione al Registro delle imprese, ai fini previdenziali e per la partita IVA. Nel modello indichi il codice attività (secondo la classificazione ATECO) – che determina anche il coefficiente di redditività per il regime forfettario. Chi presume di possedere i requisiti barra nel modello la casella relativa al regime forfettario; non si tratta di un’opzione in senso giuridico, perché il regime forfettario è il regime «naturale», ma l’indicazione è prevista. I professionisti senza una propria cassa di previdenza professionale devono inoltre iscriversi autonomamente online alla Gestione separata dell’INPS.

Fonti: DPR 633/1972, art. 35 (normattiva) · Agenzia delle Entrate – Modello AA9/12 (apertura partita IVA) · INPS – Iscrizione liberi professionisti alla Gestione separata

Quali adempimenti ho verso la Camera di commercio e l’INPS all’inizio dell’attività?

La partita IVA devi richiederla entro 30 giorni dall’inizio dell’attività; in questa dichiarazione di inizio attività indichi anche che applichi il regime forfettario. Gli imprenditori (ad esempio commercio, artigianato) comunicano l’avvio tramite la Comunicazione Unica (ComUnica) al Registro delle imprese della Camera di commercio; questa comunicazione assolve in un unico passaggio l’iscrizione al Registro delle imprese e, tra l’altro, le comunicazioni all’INPS e quelle fiscali (ad esempio l’attribuzione della partita IVA). In questo modo l’avvio dell’attività dei commercianti viene comunicato alla Gestione commercianti dell’INPS. In Alto Adige le imprese artigiane sono iscritte nel Registro delle imprese con la denominazione di «impresa artigiana»; la Camera di commercio verifica i requisiti e trasmette i dati ai fini previdenziali all’INPS (Gestione artigiani). I professionisti senza una propria cassa di previdenza professionale si iscrivono invece autonomamente online alla Gestione separata dell’INPS. Sulla riduzione contributiva per gli imprenditori in regime forfettario vedi la domanda sui contributi previdenziali.

Fonti: DPR 633/1972, art. 35 (normattiva) · D.L. 7/2007, art. 9 (Comunicazione unica) (normattiva) · INPS – Iscrizione Gestione commercianti · INPS – Iscrizione Gestione artigiani · INPS – Iscrizione liberi professionisti (Gestione separata) · Camera di commercio di Bolzano – Artigianato · Legge provinciale n. 1/2008 (Ordinamento dell’artigianato), art. 6 (Lexbrowser)

Come si calcola l’imposta nel regime forfettario?

Per prima cosa i ricavi o compensi percepiti nell’anno vengono moltiplicati per il coefficiente di redditività della tua attività. I coefficienti sono indicati in un allegato alla legge e, a seconda del gruppo di attività, vanno dal 40% all’86%; fino a nuove disposizioni conta il codice ATECO 2007 della tua attività (ad esempio molte attività professionali hanno il 78%, i servizi informatici il 67%). Da questo reddito forfettario deduci i contributi previdenziali obbligatori versati nell’anno; l’eventuale eccedenza è deducibile dal reddito complessivo. Sul risultato paghi l’imposta sostitutiva del 15%. Per una nuova attività l’aliquota è del 5% per il primo anno e per i quattro successivi, se nei tre anni precedenti non hai esercitato attività artistica, professionale o d’impresa (neppure come socio o nell’impresa familiare), se la nuova attività non è una mera prosecuzione di una precedente attività di lavoro dipendente o autonomo (esclusa la pratica obbligatoria) e – se subentri nell’attività di un altro soggetto – se i ricavi o compensi di tale attività nell’anno precedente non hanno superato 85.000 €.

Esempio di calcolo (solo a scopo illustrativo): 40.000 € di compensi × 78% = 31.200 €; meno 5.000 € di contributi obbligatori versati = 26.200 €; il 15% di tale importo = 3.930 € di imposta sostitutiva.

Fonti: Legge 190/2014, art. 1, c. 64–65 e allegato 4 (normattiva) · D.Lgs. 81/2025, art. 1 (coefficienti ATECO 2007) (normattiva) · Agenzia delle Entrate – Regime forfetario

Nel regime forfettario posso dedurre i costi?

Non singolarmente: il reddito è determinato esclusivamente in modo forfettario tramite il coefficiente di redditività; le spese effettivamente sostenute per l’attività non rilevano. Con un coefficiente del 78%, ad esempio, il 22% dei ricavi o compensi è considerato forfettariamente come costo – indipendentemente dall’importo dei tuoi costi effettivi. Sono però deducibili i contributi previdenziali obbligatori per legge ed effettivamente versati; l’eventuale eccedenza può essere dedotta dal reddito complessivo. Neppure l’IVA sui tuoi acquisti è detraibile.

Fonti: Legge 190/2014, art. 1, c. 58 e 64 (normattiva)

Come forfettario, i miei ricavi contano in base alla data della fattura o all’incasso?

Nel regime forfettario conta l’incasso (principio di cassa): sono rilevanti i ricavi o compensi effettivamente percepiti nell’anno, non la data della fattura. Questo vale allo stesso modo per i professionisti e per gli imprenditori. Una fattura di dicembre pagata solo a gennaio rientra quindi tra i ricavi del nuovo anno. Anche per i limiti del regime contano, per i forfettari, gli importi incassati: secondo l’Agenzia delle Entrate rileva il pagamento, non l’emissione della fattura. Chi in precedenza non era in regime forfettario e teneva la contabilità ordinaria verifica invece il limite di accesso secondo altre regole. Allo stesso modo deduci i contributi previdenziali nell’anno in cui li versi effettivamente. Nel passaggio tra regime forfettario e regime ordinario si applicano regole transitorie, affinché i ricavi non siano tassati due volte né restino esclusi dalla tassazione.

Fonti: Legge 190/2014, art. 1, c. 64 e 71–72 (normattiva) · Agenzia delle Entrate – Circolare 32/E del 5.12.2023

Quali contributi previdenziali si pagano nel regime forfettario ed è prevista una riduzione?

Anche nel regime forfettario sei soggetto all’obbligo contributivo; la cassa competente dipende dall’attività. Artigiani e commercianti sono di norma iscritti alla Gestione artigiani o alla Gestione commercianti dell’INPS. I professionisti per i quali è prevista una propria cassa di previdenza professionale (ad esempio avvocati, ingegneri, medici) versano a quella cassa; tutti gli altri professionisti versano alla Gestione separata INPS. Solo per gli imprenditori (artigiani e commercianti) esiste un regime contributivo agevolato: i contributi sono ridotti del 35%. La riduzione spetta solo su domanda all’INPS: chi è già in attività deve presentarla entro il 28 febbraio perché valga per lo stesso anno (altrimenti dall’anno successivo); chi inizia l’attività la presenta possibilmente subito dopo l’iscrizione all’INPS. Una volta concessa, la riduzione prosegue finché sussistono i requisiti e non vi rinunci; chi ne esce o vi rinuncia non può più fruirne in seguito. Attenzione: se il contributo ridotto è inferiore al contributo pieno dovuto sul minimale di reddito previsto dalla legge, ai fini della pensione vengono accreditati proporzionalmente meno mesi. Le aliquote contributive applicabili cambiano ogni anno: fanno fede le circolari INPS aggiornate.

Fonti: Legge 190/2014, art. 1, c. 76–84 (normattiva) · Legge 335/1995, art. 2, c. 29 (normattiva) · INPS – Circolare n. 14 del 9.2.2026

Che cosa deve indicare in fattura un contribuente forfettario?

Come forfettario, sulle fatture per operazioni nazionali non indichi l’IVA. La fattura riporta invece un riferimento alla norma; l’Agenzia delle Entrate indica a tal fine la dicitura «Operazione effettuata in regime forfettario ai sensi dell’articolo 1, commi da 54 a 89, della Legge n. 190/2014 e successive modificazioni». I professionisti aggiungono inoltre l’indicazione che non viene applicata la ritenuta d’acconto, perché i forfettari ne sono esonerati. Dal 1° gennaio 2024 in linea di principio tutti i forfettari devono emettere le fatture nazionali in formato elettronico tramite il Sistema di Interscambio (SdI); fanno eccezione le fatture relative a prestazioni sanitarie i cui dati sono trasmessi al Sistema Tessera Sanitaria – queste non possono essere emesse tramite lo SdI. Se l’importo della fattura supera 77,47 €, è dovuta – poiché la fattura non riporta l’IVA – un’imposta di bollo di 2 €; nella fattura elettronica va indicata nel campo «Bollo virtuale» e pagata trimestralmente all’Agenzia delle Entrate (con addebito in conto tramite il portale «Fatture e Corrispettivi» o con modello F24).

Fonti: Agenzia delle Entrate – Fattura elettronica per i forfettari · D.L. 36/2022, art. 18 (normattiva) · Agenzia delle Entrate – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche

Da forfettario, come emetto fattura a clienti in altri Paesi UE o fuori dall’UE?

Anche nelle operazioni con l’estero, come forfettario non addebiti l’IVA italiana; valgono però in parte regole particolari. Se vendi beni a un’impresa di un altro Paese UE, l’operazione non è una cessione intracomunitaria: la fattura non riporta l’IVA e contiene l’indicazione che l’operazione non costituisce cessione intracomunitaria ai sensi dell’art. 41, comma 2-bis, del D.L. 331/1993; per queste operazioni non sono necessari né l’iscrizione al VIES né gli elenchi Intrastat. Le prestazioni di servizi a imprese estere di norma non sono territorialmente rilevanti in Italia (art. 7-ter DPR 633/1972; per alcune prestazioni, ad esempio quelle relative a immobili, valgono regole speciali): emetti la fattura senza IVA. Se il cliente è un’impresa di un altro Paese UE, secondo l’Agenzia delle Entrate devi inoltre essere iscritto al VIES e presentare l’elenco Intrastat dei servizi resi. Le esportazioni di beni verso Paesi extra UE seguono le regole generali sulle esportazioni; i forfettari non possono però effettuare acquisti senza IVA avvalendosi del plafond. Se acquisti tu stesso servizi da imprese UE (o beni dall’UE oltre la soglia prevista dalla legge), devi iscriverti al VIES, integrare la fattura ricevuta con l’IVA italiana e versare tu stesso tale imposta senza detrazione – per questi acquisti con inversione contabile, entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla fine di ciascun trimestre solare. Le operazioni con clienti e fornitori esteri vanno inoltre comunicate all’Agenzia delle Entrate tramite lo SdI (esterometro) – con alcune eccezioni, ad esempio se è stata emessa o ricevuta una fattura elettronica tramite lo SdI o se è stata emessa una bolletta doganale.

Fonti: Legge 190/2014, art. 1, c. 58 (normattiva) · DPR 633/1972, art. 7-ter (normattiva) · D.L. 331/1993, art. 41 (normattiva) · D.Lgs. 127/2015, art. 1, c. 3-bis (normattiva) · Agenzia delle Entrate – Circolare 10/E del 4.4.2016 · Agenzia delle Entrate – Elenchi riepilogativi (Intrastat)

Quali registri e scritture devo tenere come forfettario e gli ISA si applicano a me?

Come forfettario sei esonerato dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili: non devi annotare nei registri IVA né le fatture emesse né quelle ricevute e non devi tenere la contabilità. Devi però conservare i documenti ricevuti ed emessi; le fatture di acquisto e le bollette doganali vanno inoltre numerate. Chi vende a consumatori finali, ad esempio nel commercio al minuto o nella ristorazione, deve continuare a certificare i corrispettivi giornalieri e a trasmetterli telematicamente all’Agenzia delle Entrate. Devi invece continuare a tenere i registri prescritti da altre leggi non fiscali. Gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) non si applicano ai forfettari. Il tuo reddito lo dichiari nella dichiarazione annuale dei redditi (modello Redditi PF), nel quadro LM; nel quadro RS fornisci inoltre determinate informazioni sulla tua attività.

Fonti: Legge 190/2014, art. 1, c. 59, 69, 73 (normattiva) · D.Lgs. 127/2015, art. 2 (normattiva) · Agenzia delle Entrate – Circolare 32/E del 5.12.2023 · Agenzia delle Entrate – Istruzioni Redditi PF 2026, fascicolo 3

Quale dichiarazione dei redditi presento come forfettario e quando pago l’imposta?

I redditi del regime forfettario li dichiari nel modello «Redditi Persone fisiche», nella sezione III del quadro LM; il modello 730 non è ammesso per questi redditi. La dichiarazione è trasmessa in via telematica, direttamente tramite i servizi dell’Agenzia delle Entrate o tramite un intermediario abilitato (ad esempio commercialista, CAF); il termine di legge scade il 31 ottobre dell’anno successivo. L’imposta sostitutiva si versa con il modello F24, secondo le stesse regole dell’IRPEF. Dalla dichiarazione risultano il saldo per l’anno precedente e un acconto per l’anno in corso, da versare normalmente in due rate. Di solito si paga già prima della presentazione della dichiarazione: secondo la regola generale, saldo e prima rata scadono il 30 giugno (oppure entro i 30 giorni successivi con la maggiorazione dello 0,40%), la seconda rata a novembre. Questa scadenza può essere differita da disposizioni speciali – nel 2026 per i forfettari valeva ad esempio il 20 luglio; fanno fede le scadenze pubblicate dall’Agenzia delle Entrate per ciascun anno.

Fonti: Legge 190/2014, art. 1, c. 64 e 69 (normattiva) · Agenzia delle Entrate – Redditi Persone fisiche 2026: quando e come presentare · DPR 322/1998, art. 2 (normattiva) · DPR 435/2001, art. 17 (normattiva) · D.L. 89/2026, art. 6 (abrogato dalla L. 113/2026, fatti salvi gli effetti prodottisi) (normattiva)

Come forfettario devo operare ritenute alla fonte (sostituto d’imposta)?

In linea di principio no: chi applica il regime forfettario non deve operare ritenute alla fonte sui pagamenti ad altri soggetti – ad esempio a professionisti che lavorano per lui. Per questi pagamenti devi però indicare nella tua dichiarazione dei redditi il codice fiscale del percettore e l’importo pagato (quadro RS del modello Redditi PF). C’è un’eccezione importante: se hai lavoratori dipendenti o corrispondi redditi assimilati (ad esempio compensi per collaborazioni coordinate e continuative, co.co.co.), su tali redditi devi operare, come ogni datore di lavoro, le ritenute IRPEF (sostituto d’imposta). Ne derivano gli obblighi abituali del sostituto d’imposta, ad esempio la certificazione al percettore (Certificazione Unica) e la dichiarazione annuale dei sostituti d’imposta (modello 770).

Fonti: Legge 190/2014, art. 1, c. 69 (normattiva) · DPR 600/1973, artt. 23–24 (normattiva) · DPR 322/1998, art. 4 (normattiva)

Che cosa succede se supero il limite di ricavi nel regime forfettario?

Se in un anno i tuoi ricavi o compensi superano 85.000 € ma non 100.000 €, in quell’anno resti ancora nel regime forfettario e dall’anno successivo passi al regime ordinario. Lo stesso vale se viene meno un altro requisito di accesso o si verifica una causa di esclusione: il regime cessa dall’anno successivo. Se invece i ricavi o compensi superano 100.000 €, il regime forfettario cessa immediatamente, cioè già nell’anno in corso; l’IVA è allora dovuta già a partire dall’operazione con cui si supera il limite di 100.000 €. Il passaggio al regime ordinario ha molte conseguenze (IVA, contabilità, regole transitorie); nel caso specifico possono aiutarti un o una commercialista oppure un CAF.

Fonti: Legge 190/2014, art. 1, c. 71 (normattiva) · Agenzia delle Entrate – Regime forfetario

Posso passare volontariamente dal regime forfettario al regime ordinario e per quanto tempo resto vincolato?

Sì. Anche chi possiede i requisiti per il regime forfettario può scegliere di pagare l’IVA e le imposte sui redditi secondo le regole ordinarie (regime ordinario). Questa opzione la eserciti con il comportamento concludente, cioè applicando le regole ordinarie fin dall’inizio dell’anno o dell’attività. Devi inoltre comunicare l’opzione nella prima dichiarazione annuale IVA da presentare dopo la scelta; la mancata comunicazione non rende inefficace l’opzione, ma può essere sanzionata. L’opzione vale per almeno tre anni; trascorso tale periodo si rinnova di anno in anno, finché continui ad applicare concretamente il regime ordinario. Se nel singolo caso il passaggio sia conveniente, possono chiarirlo un commercialista o un CAF.

Fonti: Legge 190/2014, art. 1, c. 70 (normattiva) · DPR 442/1997, artt. 1–2 (normattiva)

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Avvertenza

Queste risposte spiegano regole generali e non sostituiscono una consulenza sul caso specifico. Per informazioni vincolanti rivolgiti alla tua banca, a un commercialista, a un CAF o all’autorità competente. Maggiori informazioni in Responsabilità.