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Aggiornato al 26 settembre 2026 – Le risposte riflettono la normativa vigente a questa data e sono state verificate sulla base di fonti ufficiali. Dal 1° gennaio 2027 entrano in vigore in Italia nuovi testi unici; le risposte verranno quindi ricontrollate. Informazione generale – non costituisce consulenza fiscale, legale o finanziaria.
💶 Denaro e risparmio
Quanto sono al sicuro i miei soldi in banca? (tutela dei depositi)
Ogni banca italiana deve aderire a un sistema di garanzia dei depositanti riconosciuto. Per la maggior parte delle banche si tratta del FITD (Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi); le banche di credito cooperativo aderiscono al FGD (Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo). Se una banca è posta in liquidazione coatta amministrativa o se la Banca d’Italia accerta che non è in grado di restituire i depositi, il fondo ti rimborsa i depositi fino a 100.000 € per depositante e per banca, di norma entro sette giorni lavorativi (entro sei mesi per i depositi sui quali non è stata effettuata alcuna operazione negli ultimi 24 mesi). Nei casi particolari di tutela temporaneamente più elevata indicati più avanti ricevi anche i primi 100.000 € entro sette giorni lavorativi; solo la parte eccedente viene rimborsata entro sei mesi – per il FITD, secondo il FITD e la Banca d’Italia, solo se ne fai richiesta ai liquidatori della banca entro 60 giorni dalla data in cui si producono gli effetti della liquidazione coatta amministrativa. Il limite vale separatamente per ogni banca: i saldi presso banche diverse sono tutelati ciascuno fino a 100.000 €; la parte che presso una stessa banca supera tale importo non viene rimborsata dal fondo.
Sono tutelati i saldi dei conti correnti e dei conti di deposito (anche vincolati), i libretti di risparmio, i certificati di deposito, gli assegni circolari e le carte prepagate con IBAN, se emesse da una banca. Non sono tutelati le azioni e le obbligazioni emesse dalla banca stessa, i pronti contro termine, le somme investite in altri prodotti finanziari e il contenuto delle cassette di sicurezza. Per legge, i titoli che la banca custodisce per te in deposito costituiscono un patrimonio distinto da quello della banca; i creditori della banca non possono rivalersi su di essi. Questo però non ti protegge dai ribassi dei prezzi di mercato. I libretti di risparmio postale e i buoni fruttiferi postali non sono tutelati da un fondo di questo tipo; secondo la Banca d’Italia godono della garanzia dello Stato.
Nei conti cointestati, secondo la Banca d’Italia, il saldo è attribuito a ciascun cointestatario in parti uguali; la quota di ciascuno rientra nel suo limite personale di 100.000 €. Tutela temporaneamente più elevata: per i depositi delle persone fisiche il limite di 100.000 € non si applica per nove mesi dall’accredito, se le somme derivano dall’acquisto o dalla vendita di un’abitazione (più precisamente: dal trasferimento o dalla costituzione di un diritto reale su un’unità immobiliare adibita ad abitazione), da divorzio, pensionamento, cessazione del rapporto di lavoro, invalidità o decesso, oppure da prestazioni assicurative, risarcimenti o indennizzi per danni derivanti da reati contro la persona o da ingiusta detenzione.
I depositi presso le banche di credito cooperativo (ad esempio le Casse Raiffeisen) sono tutelati dal Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo (FGD), con gli stessi limiti di 100.000 € per depositante e per banca. Per le banche di credito cooperativo con sede nelle province di Bolzano e di Trento, il Testo unico bancario consente inoltre di adottare, in alternativa alla costituzione di un gruppo bancario cooperativo, un sistema di tutela istituzionale (art. 37-bis, comma 1-bis, TUB). A quale sistema di garanzia dei depositanti aderisce la tua banca è indicato nel «Modulo standard per le informazioni da fornire ai depositanti», che la banca è tenuta a consegnarti.
Fonti: D.Lgs. 385/1993 (TUB), art. 96-bis.1 (normattiva) · D.Lgs. 385/1993 (TUB), art. 96-bis.2 (normattiva) · D.Lgs. 385/1993 (TUB), art. 37-bis, c. 1-bis (normattiva) · D.Lgs. 58/1998 (TUF), art. 22 (normattiva) · Banca d’Italia – Il Fondo interbancario di tutela dei depositi · Banca d’Italia – La tutela dei depositi in 5 domande (17.3.2023) · FITD – FAQ
Come vengono tassati in Italia gli interessi e gli altri redditi finanziari?
Interessi, dividendi e altri redditi di capitale, nonché le plusvalenze su titoli, sono di norma soggetti a un’imposta sostitutiva del 26% (o a una ritenuta nella stessa misura). Per chi investe come privato, ciò vale per i dividendi e le plusvalenze su azioni indipendentemente dal fatto che la partecipazione sia qualificata o non qualificata. Eccezione: le plusvalenze e gli altri proventi da cripto-attività realizzati dal 1° gennaio 2026 sono tassati al 33% (per i token di moneta elettronica denominati in euro resta il 26%). Sugli interessi del conto corrente o del conto deposito la banca trattiene direttamente il 26%; questi redditi non vanno indicati nella dichiarazione dei redditi. I redditi di fonte estera percepiti senza l’intervento di una banca o di un intermediario italiano (ad esempio su un conto all’estero) devi invece indicarli tu nella dichiarazione dei redditi. Conti, depositi e altre attività finanziarie all’estero vanno inoltre, di regola, indicati nel quadro RW della dichiarazione dei redditi; al posto dell’imposta di bollo italiana su di essi versi tu l’IVAFE (vedi la domanda sull’imposta di bollo su conto corrente e deposito titoli).
Per i titoli di Stato italiani (ad esempio BOT, BTP) e i titoli equiparati, nonché per le obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella cosiddetta «white list» (Stati che consentono un adeguato scambio di informazioni con l’Italia) e dai loro enti territoriali, si applica l’aliquota ridotta del 12,5%, sia sugli interessi sia sulle plusvalenze da vendita o rimborso.
Per i titoli nel tuo deposito ci sono due possibilità (per una gestione patrimoniale si applica invece il regime del risparmio gestito): nel risparmio amministrato, che scegli per iscritto presso la banca, la banca calcola e versa l’imposta sostitutiva su ogni singola plusvalenza e compensa le minusvalenze all’interno dello stesso deposito; l’opzione vale per l’intero anno e può essere revocata entro la fine di ciascun anno con effetto dall’anno successivo. Senza questa opzione (regime dichiarativo) indichi tu plusvalenze e minusvalenze nella dichiarazione dei redditi e versi tu l’imposta sostitutiva.
Le minusvalenze possono essere compensate solo con plusvalenze e altri redditi diversi di natura finanziaria, non con interessi, dividendi o guadagni su quote di fondi ed ETF (che costituiscono redditi di capitale), e al massimo entro il quarto periodo d’imposta successivo. Nel regime dichiarativo, a tal fine, le minusvalenze devono essere indicate nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui sono state realizzate. Le cripto-attività costituiscono un ambito a sé: le relative minusvalenze possono essere compensate solo con plusvalenze su cripto-attività e viceversa (art. 68, commi 5 e 9-bis, TUIR).
Fino al 31 dicembre 2026 la base normativa è costituita soprattutto dal TUIR (D.P.R. 917/1986), dagli artt. da 5 a 7 del D.Lgs. 461/1997, dagli artt. 26 e 27 del D.P.R. 600/1973 e dall’art. 1, comma 24, della legge di bilancio 2025 (L. 207/2024). Dal 1° gennaio 2027 queste disposizioni sono abrogate; da tale data le regole sono contenute nel nuovo Testo unico delle imposte sui redditi (D.Lgs. 117/2026) e, per le ritenute sui redditi di capitale, nel Testo unico in materia di versamenti e di riscossione (D.Lgs. 33/2025).
Fonti: D.L. 66/2014, art. 3 (normattiva) · Agenzia delle Entrate – Circolare 19/E del 27.6.2014 · D.P.R. 600/1973, art. 26, c. 2 (normattiva) · D.P.R. 600/1973, art. 27, c. 1 (normattiva) · Legge 205/2017, art. 1, c. 999–1006 (normattiva) · Legge 207/2024, art. 1, c. 24 (modificato dalla Legge 199/2025, art. 1, c. 28) (normattiva) · D.Lgs. 461/1997, art. 6 (normattiva) · D.Lgs. 461/1997, art. 7 (normattiva) · D.P.R. 917/1986 (TUIR), art. 44 (normattiva) · D.P.R. 917/1986 (TUIR), art. 68 (normattiva) · Agenzia delle Entrate – Istruzioni Redditi PF 2026, Fascicolo 2 (quadri RL, RT e RW) · D.L. 201/2011, art. 19, c. 18–22 (IVAFE) (normattiva) · D.Lgs. 117/2026 (Testo unico delle imposte sui redditi, applicabile dal 1.1.2027), artt. 376 e 377 (normattiva) · D.Lgs. 33/2025 (Testo unico in materia di versamenti e di riscossione) (normattiva)
Imposta di bollo su conto corrente e deposito titoli: quanto pago?
Sul conto corrente e sul libretto di risparmio l’imposta di bollo per le persone fisiche è di 34,20 € all’anno. Non è dovuta se la giacenza media di tutti i conti correnti e libretti con identica intestazione presso la stessa banca, nel periodo rendicontato, è complessivamente non superiore a 5.000 €. Se ricevi l’estratto conto più volte all’anno, l’imposta è calcolata in proporzione al periodo rendicontato (ad esempio, con estratti trimestrali, un quarto ogni volta). È dovuta anche se non viene inviato alcun estratto conto. Per i clienti diversi dalle persone fisiche (ad esempio le società) è di 118 € all’anno (importo aumentato dal D.L. 38/2026 da 100 € a 118 € per gli estratti conto e i rendiconti emessi dalla sua entrata in vigore, il 28.03.2026).
Sui prodotti finanziari in deposito – ad esempio azioni, obbligazioni, quote di fondi, buoni fruttiferi postali e cripto-attività – nonché sui certificati di deposito e, a seconda del contratto, sulle somme depositate su conti deposito (depositi, anche se rappresentati da certificati) l’imposta è dello 0,2% annuo (2 per mille) del valore di mercato o, in mancanza, del valore nominale o di rimborso. Anche questa è calcolata in proporzione al periodo rendicontato ed è dovuta almeno una volta all’anno o all’estinzione del deposito. Per le persone fisiche non è previsto un importo massimo; per gli altri clienti il massimo è di 14.000 € all’anno. Sono esenti i buoni fruttiferi postali con valore di rimborso complessivamente non superiore a 5.000 € e le comunicazioni relative a fondi pensione, prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP) e fondi sanitari.
Conti e depositi all’estero: in questo caso, al posto dell’imposta di bollo, si applica l’IVAFE, che calcoli e versi tu con la dichiarazione dei redditi (quadro RW): 0,2% annuo sui prodotti finanziari (0,4% negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato), per i conti correnti e i libretti di risparmio un importo fisso pari all’imposta di bollo, quindi 34,20 € annui per le persone fisiche (secondo l’Agenzia delle Entrate non dovuto se la giacenza media non supera 5.000 €) – sempre in proporzione alla quota e al periodo di detenzione.
La base normativa è, fino al 31 dicembre 2026, l’art. 13 della Tariffa allegata al D.P.R. 642/1972. Dal 1° gennaio 2027 questo articolo è abrogato; da tale data le regole sono contenute nel nuovo Testo unico dell’imposta di registro e degli altri tributi indiretti (D.Lgs. 123/2025, Allegato 3), che fissa anch’esso a 118 € l’importo per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
Fonti: D.P.R. 642/1972, Tariffa parte I, art. 13, c. 2-bis e 2-ter (normattiva) · D.L. 38/2026, art. 12 (normattiva) · D.Lgs. 123/2025 (Testo unico registro e altri tributi indiretti), art. 205 e Allegato 3 (normattiva) · Agenzia delle Entrate – Circolare 48/E del 21.12.2012 · D.L. 201/2011, art. 19, c. 18–22 (IVAFE) (normattiva) · Agenzia delle Entrate – Istruzioni Redditi PF 2026, Fascicolo 2 (quadro RW)
Che cos’è l’ISEE e a che cosa mi serve?
L’ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) è lo strumento nazionale con cui si valuta, secondo criteri unificati, la situazione economica di chi richiede prestazioni sociali agevolate. È calcolato per l’intero nucleo familiare: redditi più il 20% del patrimonio (immobiliare e mobiliare, al netto delle franchigie), diviso per un parametro che dipende dalla composizione del nucleo (scala di equivalenza).
La base è la DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica). Puoi presentarla da solo online all’INPS – anche in modalità precompilata – oppure presso un CAF, il Comune o l’ente che eroga la prestazione. La DSU è valida dalla presentazione fino al 31 dicembre dello stesso anno. L’ISEE serve ad esempio per l’assegno unico e universale (senza ISEE ricevi solo l’importo minimo), per le prestazioni per il diritto allo studio universitario (con regole di calcolo proprie) e per molte altre prestazioni agevolate.
Novità: per le DSU presentate dal 3 aprile 2025, i titoli di Stato italiani, i buoni fruttiferi postali e i libretti di risparmio postale non sono considerati nel patrimonio fino a un valore complessivo di 50.000 € per nucleo familiare. Dal 1° gennaio 2026, per l’assegno di inclusione, il supporto per la formazione e il lavoro, l’assegno unico e universale, il bonus asilo nido e il bonus per i nuovi nati si applica un calcolo più favorevole: il valore della casa di abitazione di proprietà (al netto del mutuo residuo) non è considerato fino a 91.500 € (fino a 120.000 € nei comuni capoluogo delle città metropolitane; in entrambi i casi più 2.500 € per ogni figlio convivente successivo al primo), mentre l’eccedenza è considerata per due terzi; inoltre le maggiorazioni della scala di equivalenza per i nuclei con due o più figli sono più elevate. Per queste prestazioni l’INPS utilizza un valore ISEE specifico (ISEE per prestazioni familiari e per l’inclusione).
Da non confondere con la DURP altoatesina: è la base per molte prestazioni provinciali (vedi la domanda sulla DURP). Quale delle due dichiarazioni ti serve dipende dalla singola prestazione.
Fonti: DPCM 159/2013, artt. 2, 8 e 10 (normattiva) · DPCM 159/2013, art. 5, con nota di aggiornamento sulle soglie per la casa di abitazione (Legge 199/2025, art. 1, c. 208) (normattiva) · INPS – ISEE e DSU: nuove regole dal 3 aprile 2025 · Ministero del Lavoro – FAQ ISEE 2025 (esclusione titoli di Stato) · Legge 199/2025, art. 1, c. 208 (normattiva) · INPS – Circolare n. 7 del 30.1.2026 (ISEE per prestazioni familiari e per l’inclusione) · Provincia autonoma di Bolzano – Dichiarazione unificata di reddito e patrimonio (DURP)
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Avvertenza
Queste risposte spiegano regole generali e non sostituiscono una consulenza sul caso specifico. Per informazioni vincolanti rivolgiti alla tua banca, a un commercialista, a un CAF o all’autorità competente. Maggiori informazioni in Responsabilità.