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Aggiornato al 4 ottobre 2026 – Le risposte riflettono la normativa vigente a questa data e sono state verificate sulla base di fonti ufficiali. Dal 1° gennaio 2027 entrano in vigore in Italia nuovi testi unici; le risposte verranno quindi ricontrollate. Informazione generale – non costituisce consulenza fiscale, legale o finanziaria.
💼 Lavoro occasionale e compensi
Che cos’è la ritenuta d’acconto e quanto mi viene bonificato?
La ritenuta d’acconto è un anticipo sulla tua imposta sul reddito (IRPEF). Il committente la trattiene dal tuo compenso al momento del pagamento e la versa lui stesso allo Stato. Si applica ai compensi di lavoro autonomo, anche se svolto solo occasionalmente; nel 2026 l’aliquota è del 20%. Si calcola di regola sull’intero compenso. Restano esclusi solo i contributi previdenziali che per legge sono a carico del committente e le spese anticipate in nome e per conto del committente.
Esempio di calcolo: compenso 1.000,00 €, ritenuta 20% = 200,00 €, bonifico a te 800,00 €. I 200,00 € li versa il committente allo Stato con il modello F24 e te li certifica nella Certificazione Unica (vedi la domanda sugli obblighi del committente). Se i tuoi compensi occasionali dell’anno superano complessivamente 5.000 €, si aggiunge un contributo INPS di cui sopporti un terzo (vedi la domanda sulla soglia INPS).
Chi deve trattenerla? I sostituti d’imposta indicati dalla legge: società ed enti, imprenditori, professionisti e condomini. Eccezione: imprenditori e professionisti in regime forfettario non sono tenuti a operare la ritenuta sui compensi (art. 1, comma 69, L. 190/2014). In questo caso ricevi l’intero compenso; il committente indica il tuo codice fiscale e l’importo nella propria dichiarazione dei redditi. Un privato che ti incarica come privato non è un sostituto d’imposta: non trattiene nulla e ricevi l’intero compenso. Per i committenti esteri senza sede in Italia non c’è una indicazione ufficiale espressa; nel dubbio chiariscilo con il committente o con un commercialista.
Scomputo: poiché la ritenuta è solo un acconto, nella dichiarazione dei redditi indichi l’intero compenso e la ritenuta subita; la ritenuta viene scomputata dall’imposta sul reddito (vedi la domanda sulla dichiarazione dei redditi).
→ Allo strumento nota per prestazione occasionale
Fonti: D.P.R. 600/1973, art. 25 (normattiva) · D.P.R. 600/1973, art. 23 (normattiva) · Legge 190/2014, art. 1, c. 69 (normattiva) · Agenzia delle Entrate – F24 Ritenute su reddito di lavoro autonomo: Che cos’è · Agenzia delle Entrate – F24 Ritenute lavoro autonomo: Aliquote · Agenzia delle Entrate – F24 Ritenute lavoro autonomo: Importi su cui si applica la ritenuta
Prestazione occasionale: come si compila la ricevuta?
Chi lavora in modo autonomo occasionale e senza partita IVA non emette una fattura, ma una ricevuta per prestazione occasionale (spesso chiamata anche «nota di pagamento» o «notula»). Un contenuto obbligatorio, una formula obbligatoria o un obbligo di numerazione non sono previsti espressamente. Sono usuali e utili: nome, indirizzo e codice fiscale tuoi e del committente, data, descrizione della prestazione, importo e coordinate bancarie (IBAN). I tuoi dati anagrafici e il codice fiscale servono comunque al committente sostituto d’imposta per la Certificazione Unica.
Niente IVA: per il lavoro autonomo l’IVA si applica solo se l’attività è esercitata abitualmente (art. 5 DPR 633/1972). Nella prestazione occasionale questo presupposto manca; la ricevuta si emette quindi senza IVA. Una dicitura come «Operazione fuori campo IVA ai sensi dell’art. 5 DPR 633/1972» è usuale, ma non obbligatoria.
Ritenuta d’acconto: se il committente è una società, un ente, un imprenditore o professionista (non in regime forfettario) o un condominio, trattiene il 20%; sulla ricevuta si indicano di solito compenso, ritenuta e importo da bonificare (vedi la domanda sulla ritenuta d’acconto). Se è un privato o un imprenditore o professionista in regime forfettario, la ritenuta non si applica. Anche qui non esiste una formula obbligatoria; è usuale ad esempio «Ritenuta d’acconto 20% ai sensi dell’art. 25 DPR 600/1973».
Imposta di bollo: se la ricevuta supera 77,47 €, è dovuta l’imposta di bollo di 2,00 € – già sulla ricevuta stessa, non solo su una successiva quietanza. A tal fine apponi sulla ricevuta un contrassegno («marca da bollo»). L’imposta è dovuta da chi emette il documento, cioè da te; il committente ne risponde in solido. Puoi addebitare i 2,00 € al committente in aggiunta al compenso. Non è regolato espressamente se per la soglia di 77,47 € conti l’importo prima o dopo la ritenuta e se sui 2,00 € riaddebitati vada applicata la ritenuta (per i prestatori in regime forfettario che riaddebitano il bollo, l’Agenzia ha chiarito che fa parte del compenso; sulla ritenuta nel lavoro occasionale non c’è un’indicazione espressa); nel dubbio chiariscilo con il committente o con un commercialista.
Un esempio di calcolo con contributo INPS: vedi la domanda sulla soglia INPS.
Con lo strumento AlpFinanz «Nota di pagamento per prestazione occasionale» puoi compilare la ricevuta nel browser.
→ Allo strumento nota per prestazione occasionale
Fonti: Agenzia delle Entrate – Risposta a interpello n. 324/2021 · D.P.R. 633/1972, art. 5 (normattiva) · D.P.R. 600/1973, art. 23 (normattiva) · Legge 190/2014, art. 1, c. 69 (normattiva) · Agenzia delle Entrate – Risposta a interpello n. 21/2020 (Tariffa, art. 13, DPR 642/1972) · Agenzia delle Entrate – Risoluzione n. 444/E del 18.11.2008 · Agenzia delle Entrate – Risposta a interpello n. 428 del 12.8.2022 · Agenzia delle Entrate – Guida «L’imposta di bollo sulle fatture elettroniche» (giugno 2026; importo 2 €)
Mi serve la partita IVA se lavoro in modo autonomo accanto ad altro?
La partita IVA ti serve quando eserciti un’attività di lavoro autonomo in modo abituale, anche se non è la tua unica attività (art. 5 DPR 633/1972). Abituale significa, secondo l’Agenzia delle Entrate, con regolarità, sistematicità e ripetitività, a prescindere dall’ammontare dei compensi. Se sia così si valuta caso per caso in base ai fatti concreti; non è una questione che si possa chiarire con un interpello all’Agenzia. Chi lavora solo occasionalmente non ha bisogno della partita IVA ed emette una ricevuta per prestazione occasionale (vedi la domanda sulla ricevuta). Chi lavora abitualmente ha bisogno della partita IVA, ad esempio nel regime forfettario (vedi la sezione Regime forfettario).
Nessun limite fisso: per il lavoro autonomo occasionale nel 2026 non esiste un limite di legge di importo o di giorni entro il quale l’attività resta sicuramente «occasionale». I 5.000 € annui spesso citati riguardano solo l’obbligo contributivo INPS (vedi la domanda sulla soglia INPS), non la partita IVA. Un limite di 30 giorni con lo stesso committente non è previsto dalle norme vigenti; la precedente disciplina a cui di solito viene ricondotto (art. 61 D.Lgs. 276/2003) è stata abrogata nel 2015.
Professioni iscritte in albi: per chi è iscritto a un albo professionale, secondo l’Agenzia delle Entrate, ai fini delle imposte sui redditi i compensi di quella professione non sono mai redditi di lavoro autonomo occasionale, ma redditi di lavoro autonomo (art. 53 TUIR) – anche se derivano da una sola prestazione o di importo minimo. L’obbligo di partita IVA si valuta invece a parte, in base all’abitualità. È meglio chiarirlo con il proprio ordine o con un commercialista.
Da non confondere con PrestO e Libretto Famiglia: si tratta di forme proprie di lavoro occasionale, gestite tramite la piattaforma INPS (art. 54-bis D.L. 50/2017). Valgono limiti annui fissi, tra cui al massimo 5.000 € per ciascun prestatore con riferimento a tutti gli utilizzatori, 10.000 € per ciascun utilizzatore con riferimento a tutti i prestatori, 2.500 € per prestatore nei confronti dello stesso utilizzatore; inoltre la prestazione presso lo stesso utilizzatore non può superare 280 ore nell’anno civile. Per il lavoro autonomo occasionale con ricevuta questi limiti non valgono.
→ Allo strumento nota per prestazione occasionale
Fonti: D.P.R. 633/1972, art. 5 (normattiva) · Agenzia delle Entrate – Risposta a interpello n. 266/2025 · Agenzia delle Entrate – Risposta a interpello n. 63/2024 · D.L. 269/2003, art. 44, c. 2 (normattiva) · D.Lgs. 276/2003, art. 61 (abrogato dal D.Lgs. 81/2015) (normattiva) · D.L. 50/2017, art. 54-bis (PrestO, Libretto Famiglia) (normattiva)
Come dichiaro i compensi occasionali nella dichiarazione dei redditi?
I redditi da lavoro autonomo occasionale rientrano tra i redditi diversi (art. 67 TUIR). Si tassa la differenza tra i compensi percepiti nell’anno e le spese specificamente inerenti a questa attività (art. 71 TUIR). Conta quindi quando hai ricevuto il denaro.
Modello 730: il 730 è ammesso per questi redditi, perché non richiedono la partita IVA. Vanno nel quadro D, rigo D5, con codice 2: in colonna 2 il compenso lordo percepito nell’anno precedente, in colonna 3 le spese inerenti e in colonna 4 le ritenute d’acconto subite. Le spese non possono superare i relativi compensi; per ogni compenso tieni e conservi un prospetto delle spese. Nella Certificazione Unica del committente questi redditi sono contraddistinti dalla causale «M» (oppure «M2» od «O»).
Modello Redditi PF: qui i compensi vanno nel quadro RL, rigo RL15, colonna 2 – anche se l’attività è stata svolta all’estero. Le spese sono deducibili solo se specificamente inerenti a questi redditi; le ritenute d’acconto subite si indicano nel rigo RL20. Quale modello faccia per te dipende dagli altri tuoi redditi (vedi la domanda su 730 o Redditi nella sezione Imposte in Alto Adige).
Casi particolari: se ti ha pagato un privato (o un committente in regime forfettario), non è stata trattenuta alcuna ritenuta, e da un privato non ricevi nemmeno una Certificazione Unica. Il compenso è comunque imponibile e va indicato allo stesso modo nel rigo D5 o RL15 (la colonna o il rigo delle ritenute resta vuoto). Le istruzioni di Redditi PF citano espressamente anche le attività svolte all’estero; per i committenti esteri nessuna delle due istruzioni prevede regole particolari. Se all’estero è stata trattenuta un’imposta, è meglio far verificare il credito e la scelta del modello da un commercialista o da un CAF. Se, per il superamento dei 5.000 €, hai sopportato un terzo del contributo INPS, è possibile una deduzione come contributo obbligatorio (730 rigo E21, Redditi PF rigo RP21); il lavoro occasionale però non vi è citato espressamente.
Fonti: D.P.R. 917/1986 (TUIR), art. 67, c. 1, lett. l (normattiva) · D.P.R. 917/1986 (TUIR), art. 71, c. 2 (normattiva) · Agenzia delle Entrate – Istruzioni Modello 730/2026 (quadro D, rigo D5; rigo E21) · Agenzia delle Entrate – Istruzioni Redditi PF 2026, Fascicolo 2 (quadro RL, righi RL15 e RL20) · Agenzia delle Entrate – Istruzioni Certificazione Unica 2026
Che cosa succede oltre 5.000 € annui da lavoro autonomo occasionale?
Fino a 5.000 € nell’anno solare il lavoro autonomo occasionale non è soggetto a contributi INPS. Oltre questa soglia devi iscriverti alla Gestione separata INPS, e sulla parte eccedente i 5.000 € sono dovuti i contributi. La soglia vale per tutti i compensi occasionali percepiti nell’anno solare, da tutti i committenti insieme. Riguarda solo l’INPS; non decide se ti serve la partita IVA (vedi la domanda sulla partita IVA).
Aliquote 2026: 33,72% se non sei iscritto ad altra forma di previdenza obbligatoria e non sei titolare di pensione; 24% se sei già pensionato o assicurato presso altre forme di previdenza obbligatorie. La base è il compenso lordo, dedotte le spese poste a carico del committente. Un terzo del contributo è a tuo carico, due terzi a carico del committente.
Esempio: nel 2026 percepisci in totale 6.000,00 € da lavoro occasionale, l’aliquota è del 33,72%. La parte soggetta a contributi è di 1.000,00 €; il contributo è di 337,20 €, di cui 112,40 € a tuo carico e 224,80 € a carico del committente.
Come funziona: comunichi ai committenti se hai superato o meno la soglia. Il committente trattiene il tuo terzo dal compenso e versa l’intero contributo all’INPS con il modello F24 entro il 16 del mese successivo a quello del pagamento del compenso.
Non è regolato espressamente come si versano i contributi se il committente è un privato o ha sede all’estero, né se il tuo terzo riduce la base della ritenuta d’acconto. Nel dubbio chiariscilo con l’INPS, con il committente o con un commercialista.
→ Allo strumento nota per prestazione occasionale
Fonti: D.L. 269/2003, art. 44, c. 2 (normattiva) · Legge 335/1995, art. 2, c. 27 (normattiva) · INPS – Circolare n. 8 del 3.2.2026 · INPS – Circolare n. 103 del 6.7.2004 · INPS – Messaggio n. 2535 del 6.7.2023, allegato 1 · Agenzia delle Entrate – Istruzioni Certificazione Unica 2026
Quali obblighi ha il committente per una prestazione occasionale?
Dipende da chi affida l’incarico. Società, enti, imprenditori, professionisti e condomini sono sostituti d’imposta e hanno soprattutto questi obblighi. Imprenditori e professionisti in regime forfettario non sono però tenuti a operare la ritenuta sui compensi (art. 1, comma 69, L. 190/2014); indicano invece il codice fiscale del collaboratore e l’importo nella propria dichiarazione dei redditi. Chi tra loro opera come imprenditore deve comunque effettuare la comunicazione preventiva all’Ispettorato.
Trattenere e versare la ritenuta: al momento del pagamento il committente trattiene il 20% del compenso e versa l’importo entro il 16 del mese successivo con il modello F24 (codice tributo 1040); chi ha la partita IVA deve presentare l’F24 in via telematica.
Certificazione Unica: entro il 16 marzo dell’anno successivo consegna la certificazione (CU) al collaboratore e la trasmette all’Agenzia delle Entrate.
Comunicazione preventiva all’Ispettorato: i committenti che operano come imprenditori devono comunicare in via telematica, prima dell’avvio, l’attività del collaboratore all’Ispettorato del lavoro competente (art. 14 D.Lgs. 81/2008), anche in Alto Adige tramite il servizio online del Ministero del lavoro servizi.lavoro.gov.it; altrimenti è prevista una sanzione da 500 € a 2.500 € per ciascun lavoratore. Secondo l’Ispettorato non sono tenuti, tra gli altri, le pubbliche amministrazioni, gli studi professionali non organizzati in forma d’impresa, le associazioni e società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro (ASD/SSD), gli enti del Terzo settore con attività esclusivamente non commerciale e le prestazioni di natura prettamente intellettuale (ad esempio correzione di bozze, grafica, relazioni a convegni, docenza).
INPS oltre 5.000 €: se il collaboratore ha comunicato di aver superato la soglia, il committente versa il contributo sulla parte eccedente (due terzi a suo carico, un terzo trattenuto dal compenso) entro il 16 del mese successivo con F24 e denuncia il compenso all’INPS tramite UniEmens; nella Certificazione Unica indica la franchigia utilizzata (vedi la domanda sulla soglia INPS).
Imposta di bollo: i 2,00 € su una ricevuta superiore a 77,47 € sono dovuti dal collaboratore; il committente però ne risponde in solido.
I privati che affidano l’incarico come privati non sono sostituti d’imposta: non trattengono la ritenuta, non rilasciano la CU e non devono comunicare la collaborazione all’Ispettorato. Come si versino i contributi INPS se il collaboratore supera i 5.000 € non è regolato espressamente per questo caso; nel dubbio chiedi all’INPS.
Fonti: D.P.R. 600/1973, art. 23 (normattiva) · D.P.R. 600/1973, art. 25 (normattiva) · Legge 190/2014, art. 1, c. 69 (normattiva) · Agenzia delle Entrate – F24 Ritenute su reddito di lavoro autonomo: Che cos’è · Agenzia delle Entrate – Risoluzione n. 123/E del 28.12.2016 (conferma il codice tributo 1040 per le ritenute sul lavoro autonomo) · Agenzia delle Entrate – Istruzioni Certificazione Unica 2026 · D.Lgs. 81/2008, art. 14, c. 1 (normattiva) · Ministero del Lavoro / Ispettorato Nazionale del Lavoro – Nota prot. 109 del 27.1.2022 (FAQ) · Provincia autonoma di Bolzano – Lavoro: comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali · Ispettorato Nazionale del Lavoro – Nota prot. 393 del 1.3.2022 (FAQ) · INPS – Circolare n. 8 del 3.2.2026 · Agenzia delle Entrate – Risoluzione n. 444/E del 18.11.2008 · Agenzia delle Entrate – Risposta a interpello n. 428 del 12.8.2022
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